prevenzionedoc


Vai ai contenuti

IL PUNTO SU ....

25 febbraio 2012
Analisi del DPR 177 del 14/09/2011
(di Michele Montrano e Giacomo Porcellana)

Leggi l'articolo integrale



21 ottobre 2011
Denuncia dei dispositivi di messa a terra e obblighi di verifica.
Il problema della sanzionabilità dell'inadempimento
(di Michele MONTRANO e Giacomo PORCELLANA)

Leggi l'articolo integrale

La Corte di Cassazione prende in esame un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile e conferma la condanna anche del direttore dei lavori.
Dott. Michele MONTRANO


Come è noto nei lavori edili il ruolo del direttore dei lavori è essenzialmente legato alla verifica della conformità dell'opera in esecuzione rispetto al progetto ed a quanto indicato nel capitolato di appalto. In altre parole l'attività di questo soggetto deve assicurare che l'opera sia eseguita in conformità del progetto ed a regola d'arte, deve inoltre verificare la qualità e la quantità dei materiali impiegati nella costruzione, al fine di evitare, per quanto possibile, le frodi che possano essere consumate a danno del committente. La sua prestazione professionale non è quindi rivolta ai lavoratori bensì al manufatto.
In effetti da sempre la normativa antinfortunistica (sia i vecchi D.P.R. emanati alla metà degli anni '50 -D.P.R. 547/55; 164/56; 303/56 - sia il più recente D. Lgs. n. 81/08) non prende in considerazione tale figura in ordine ad assegnazione di compiti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori. Si può concludere che la figura del direttore dei lavoro non rientra, di regola, nell'elenco dei destinatari delle disposizioni a tutela del lavoratore.
Ciò nonostante non sono rari i casi in cui la figura del direttore dei lavori viene coinvolta in vicende giudiziarie legate ad infortuni sul lavoro. Questo coinvolgimento è spesso generato dal fatto che il direttore oltre ad effettuare la propria attività professionale ha ricoperto anche altre funzioni oppure, ad esempio, si è ingerito nelle modalità esecutive dell'opera riconducibili a ordini o addirittura richieste di trascurare l'utilizzo di mezzi di prevenzione e protezione per i lavoratori. In questi casi la Corte di Cassazione tende a far prevalere la sostanza sulla forma e chiama a rispondere dell'infortunio sul lavoro anche il direttore dei lavori "quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che si sia in concreto ingerito nell' organizzazione del lavoro" (Cfr. Cass. pen. Sez, IV 8 febbraio 1994 n. 1559).
Nella sentenza 21 dicembre 2010 n. 44844 la Suprema Corte di Cassazione affronta un ulteriore caso di infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile che aveva visto la condanna sia del datore di lavoro della parte offesa sia del direttore dei lavori.
I due soggetti erano stati condannati dal Tribunale di Brescia, sez. dist. di Salò con sentenza del 7 dicembre 2007. Successivamente la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 20 novembre 2009 - aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato agli imputati e ha confermato le statuizioni civili adottate dal primo giudice.
I giudici di merito avevano accertato che la persona offesa (che prestava attività lavorativa irregolare alle dipendenze di R.), mentre scendeva da un sottotetto utilizzando una botola, era caduto al suolo da una altezza di sei metri per lo spostamento della scala che stava utilizzando. L'addebito di colpa riguarda l'utilizzazione di una scala inidonea, priva di dispositivi di sicurezza e non agganciata a parti fisse dell'edificio. R. era stato ritenuto responsabile dell'infortunio nella sua qualità di datore di lavoro e B. quale direttore dei lavori.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il solo direttore dei lavori il quale ha dedotto un'unica censura con la quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al motivo di appello concernente la dedotta violazione dell'art. 522 c.p.p..
Il ricorrente censura poi l'equiparazione, compiuta dalla Corte di merito, delle funzioni svolte dal ricorrente con quelle del direttore dei lavori, in mancanza dell'assunzione formale di una posizione di garanzia, non potendosi questa funzione desumersi dalla sola circostanza che occasionalmente siano state dal ricorrente impartite direttive al lavoratore infortunato.
Su quest'ultima censura la Corte di Cassazione si esprime giudicandola infondata in quanto, i giudici di merito, avevano accertato che B. aveva una posizione di supremazia nei confronti degli altri lavoratori ai quali impartiva con continuità ordini e direttivi. Questa conclusione è stata, nella sentenza impugnata, non affermata apoditticamente ma con il riferimento alle prove assunte nel giudizio ed in particolare alle dichiarazioni della persona offesa e dello stesso figlio del ricorrente. Al direttore dei lavori veniva attribuita una posizione di garanzia derivante dalla posizione di sovraordinazione nei confronti dei lavoratori riferita anche alla sicurezza del lavoro.

FORMAZIONE PONTEGGISTI E OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

L'articolo 136 del D. Lgs n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro si deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI dello stesso decreto.
In particolare il punto 6 di tale allegato (modulo di aggiornamento) stabilisce che i datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici. Il quadrienno decorre dalla data di conseguimento dell'ultimo attestato. Considerato che l'obbligo formativo è stato introdotto con il D. Lgs n.235/2003 che modificò il D. Lgs n. 626/1994 e che l'accordo Stato-Regioni che ha previsto i contenuti minimi dei corsi nonchè il relativo aggiornamento risale al 2006 (accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23/02/2006) , è presumibile che alcuni operatori che hanno frequentato i primi corsi di formazione per ponteggi in tale periodo hanno necessità ora di procedere agli aggiornamenti previsti.
dott. Michele Montrano


Torna ai contenuti | Torna al menu