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NEWS

UN CODICE SULLA SICUREZZA LAVORO ANCORA PIU' RICCO.
PUBBLICATA LA NONA EDIZIONE - MARZO 2012

Il libro contiene il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 annotato con la prassi e la giurisprudenza. Il testo è coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Inoltre raccoglie le principali norme, ancora vigenti, richiamate dal Decreto e che sono necessarie a chi opera nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per disporre di uno strumento di lavoro completo. Il progetto degli autori è quello di aggiornare nel tempo il contenuto del Codice, che attualmente è giunto alla nona edizione ed è aggiornato a marzo 2012.
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14 giugno 2011
MALATTIA DI PARKINSON ED ESPOSIZIONE A FUMI DI SALDATURA

Era il 1817 quando il dott. James Parkinson descrisse per la prima volta in un libretto intitolato "Trattato sulla paralisi agitante" la malattia che prese il suo nome. Ma il termine paralisi risultò inappropriato perché i malati di Parkinson in effetti non sono paralizzati ma sono affetti da un disturbo del sistema nervoso centrale caratterizzato principalmente da degenerazione di alcune cellule nervose (neuroni) situate in una zona profonda del cervello denominata sostanza nera. La malattia di Parkinson é contraddistinta da tre sintomi classici: tremore, rigidità e lentezza dei movimenti ai quali si associano disturbi di equilibrio, portamento curvo, difficoltà all'andatura, e molti altri sintomi. Un recente studio statunitense, pubblicato sulla rivista della American Academy of Neurology dimostra che i lavoratori esposti ai fumi di saldatura possono correre il rischio di sviluppare danni cerebrali e, in particolare la malattia di Parkinson. Infatti, nelle operazioni di saldatura, è utilizzato in particolare manganese, metallo duro e fragile. Nello stato impuro, il metallo di transizione è reattivo e brucia in fretta. Da qui il suo impiego in saldatura. Egli è sospettato di essere responsabile dell'insorgenza di questi disturbi neurologici. Gli scienziati statunitensi hanno scoperto che i saldatori presentano in media una riduzione del 11,7% di un marcatore di dopamina in una zona specifica del cervello, rispetto ad altre persone che non hanno mai fatto saldatura. La dopamina è un neurotrasmettitore, cioè, un messaggero chimico che aiuta le cellule nervose a comunicare. La dopamina risulta diminuita in alcune aree del cervello nelle persone con malattia di Parkinson.

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GRANDE SUCCESSO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASSP.
Pubblichiamo gli atti del corso di aggiornamento per RSPP/ASPP dal titolo "La centralità della valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" tenutosi in AVIGLIANA, via IV novembre n. 19 al TEATRO FASSINO sito nel CENTRO POLIFUNZIONALE "LA FABRICA" ed organizzato dall'ASL TO3 - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
L'evento è stato molto apprezzato dai partecipanti che hanno potuto anche assistere, nel pomeriggio, ad una breve rappresentazione teatrale del gruppo I COMPANEROS di Torino, patrocinata dall'associazione
SICURLAV. Tra il relatori il dott. Raffaele GUARINIELLO della Procura della Repubblica di Torino che ha relazionato sul ruolo del RSPP e sulla VALUTAZIONE DEI RISCHI. L'evento ha visto inoltre il patrocinio del Comune di Almese, Assessorato all'edilizia privata, urbanistica, commercio ed insediamenti produttivi del Comune di Avigliana e dell'associazione UNPISI.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato nella riuscita della manifestazione.

ATTI
dott. Vito BRUNO - Infortuni sul lavoro: l'importanza della valutazione dei rischi

dott. Mario MARCHIO - L’obbligo di valutazione dei rischi: dalla Direttiva 391/89/CEE al DLgs 81/08 …passato …
presente … futuro …

dott. Michele MONTRANO - La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e piano operativo di sicurezza

dott. Giacomo PORCELLANA - La valutazione dello stress lavoro correlato

dott. Paolo PICCO - La valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza

dott. Giorgio SERAFINI - L’importanza della valutazione dei rischi: un caso di malattia professionale

ing. Marco VIGONE - La valutazione dei rischi nella progettazione delle macchine








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17 marzo 2011
LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDA - RITIRATA NORMA UNI EN 353.1

La Commissione Europea ha deciso di ritirare la norma UNI EN 353.1, relativa alle linee di ancoraggio rigide comunemente installate sulle scale di salita di piloni, torri e camini. La decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea n. L75/27 del 23 marzo 2010. La Commissione Europea ha accolto una obiezione formale sollevata dal Regno Unito nei confronti della norma EN 353-1:2002 scaturita dalla valutazione di alcuni episodi di infortunio grave e mortale avvenuti durante l'utilizzo dei dispositivi realizzati in confromità a tale normativa, e dagli esiti di prove supplementari effettuate con manichini antropomorfi dall'istituto pubblico HSE inglese. In particolare, è stato evidenziato che i dispositivi fino ad oggi commercializzati in accordo tale norma possono avere un funzionamento scorretto in vari casi, quali ad esempio:
- caduta in posizione protesa all'indietro o laterale
- impigliamenti/urti della persona in caduta o di altri oggetti (es. attrezzi) contro il dispositivo.
In particolare il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della EN 353-1:2002, ritenendo che:
- le specifiche relative alle istruzioni per l'uso non soddisfano le prescrizioni della direttiva
- il metodo di prova previsto non analizza condizioni di caduta ragionevolmente prevedibili come una caduta all'indietro o una caduta sul fianco, il che comporta un rischio significativo di malfunzionamento del sistema.
Dopo aver esaminato la norma EN 353-1:2002, la Commissione europea non ha ritenuto pienamente soddisfatti i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alle sezioni 1.1.1, 1.4 e 3.1.2.2 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE. Al momento, in attesa di una nuova indicazione da parte del Comitato europeo di normazione i costruttori di tali dispositivi, non potendo contare sulla presunzione di conformità conferita dal rispetto della norma, devono effettuare una valutazione di tutti i rischi ragionevolmente prevedibili anche alla luce degli accertamenti e delle valutazioni che hanno determinato il ritiro della norma, prevedendo prove e requisiti di sicurezza aggiuntivi. Gli utilizzatori di dispositivi certificati in conformità alla norma EN 353.1, da parte loro, considerato che sono preseti rischi per la sicurezza devono procedere alla valutazione di tutti i rischi ed alla adozione delle misure integrative atte a garantire l'utilizzo sicuro degli stessi quale ad esempio l'utilizzo di una linea ausiliaria UNI EN 353.2.

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22 dicembre 2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha divulgato una interessante circolare sulle problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi. La circolare n. 44 del 22 dicembre 2010 prende in considerazione i requisiti di sicurezza delle moto agricole con particolare riferimento al rischio di ribaltamento. Infatti il rischio di ribaltamento di tali attrezzature rappresenta la più frequente causa di infortuni gravi e mortali dopo i trattori. Scarica la circolare n. 44 del 22 dicembre 2010.

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18 dicembre 2010
LA CONFISCA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI LAVORO (di dott. Michele MONTRANO)

L'articolo 9 del decreto legge n. 187/2010 ha introdotto il provvedimento di confisca amministrativa in materia di lavoro. Secondo la prima stesura di detto articolo, che inseriva un nuovo comma all'articolo 20 (sanzioni amministrative accessorie) della legge n. 689/91 (Modifiche al sistema penale), la sanzione accessoria della confisca amministrativa è obbligatoria ed è adottata dagli ispettori del lavoro in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si riferisce alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto.
Tale provvedimento è disposto anche se non viene emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La norma dispone, quindi, una deroga al principio generale sancito dal primo comma dell'art. 20 della legge n. 689/81 che invece prevede che l'autorità amministrativa possa applicare le sanzioni amministrative o penali accessorie consistenti nella privazione o sospensione di facoltà e diritti solo previa ordinanza-ingiunzione o sentenza di condanna.
La disposizione non trova applicazione se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e quindi è vietata nell’ ipotesi in cui la cosa oggetto della confisca appartiene a terzi estranei alla sanzione amministrativa per evitare che il maggior pregiudizio della sanzione accessoria prevista con la riforma dell’ art. 20 legge n. 689/81 cada proprio su una persona estranea alla sanzione amministrativa.
In sede di conversione in legge, il legislatore ha ritenuto di dover modificare il testo dell'articolo 9 del decreto legge n. 187/2010 aggiungendo le seguenti parole: "ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.
Pertanto alla luce del testo definitivo la confisca amministrativa è altresì vietata a due condizioni:
se viene consentita la messa a norma ed effettivamente questa messa a norma viene effettuata secondo le disposizioni vigienti.
Come è noto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro l'art. 301-bis del D. Lgs n. 81/2008 (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione) stabilisce che in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. Pertanto appare evidente che in questo caso è sempre consentita la regolarizzazione da parte del trasgressore e quindi il personale ispettivo potrà effettivamente attivare il provvedimento di confisca ammiistrativa solo dopo aver accertato che il trasgressore non ha effettuato la messa a norma allo scadere del termine assegnato mediante il verbale di primo accesso ispettivo.
Si ricorda che contro il provvedimento di confisca, può essere proposto opposizione avanti al tribunale civile entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La competenza territoriale è del tribunale del luogo dove è avvenuto l’illecito.
Per le violazioni di natura penale deve ritenersi che l'autorità che irroga la sanzione amministrativa accessoria sia quella stessa che ordina la sanzione penale, cioè il giudice ordinario.
Siamo di fronte quindi ad un ulteriore strumento persuasivo nei confronti di coloro che violano la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed un ulteriore carico di lavoro per personale ispettivo chiamato a far rispettare la normativa.
dott. Michele Montrano


Art. 9 del decreto legge n. 187/2010 convertito con modificazioni dall legge n. 217/2010
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca.
1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.».

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