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ANTINCENDIO

20 aprile 2012
ANTINCENDIO

Uscite di emergenza: pubblicate due nuove circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

La circolare n. 4962 del 4 aprile 2012 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce alcuni chiarimenti in merito all'uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante "tornelli". La circolare n. 4963 del 4 aprile 2012 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prende invece in considerazione l'utilizzo delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti". Entrambi i documenti sono utili ai fini della corretta applicazione di alcune disposizioni dell'allegato IV del D. lgs n. 81/2008. Scarica la circolare 4962/2012 e la circolare 4963/2012.

25 novembre 2011
LINEA GUIDA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE
DEI SISTEMI ANTINCENDIO


L'Associazione Costruttori Materiali Antincendio - Gruppo Manutentori UMAN - sottogruppo di Lavoro “Manutenzione Impianti”, ha sviluppato una interessante Linea Guida, per la corretta manutenzione dei sistemi antincendio, quale supporto utilizzabile dalle Aziende di Manutenzione Antincendio, dai Committenti, dagli Addetti alla Sicurezza, dalle Associazioni Professionali di Categoria e dagli Enti di Controllo nell’assegnazione, nello svolgimento e nella verifi ca dell’esecuzione di tali lavori. Scarica LINEA GUIDA.

19 ottobre 2011
MENO CARTE PIU' SICUREZZA
IL NUOVO VADEMECUM
DEI VIGILI DEL FUOCO

Pubblicato un vademecum che presenta le principali novità e le istruzioni per l’uso della nuova procedura introdotta dal Regolamento di cui al DPR n. 151/2011 relativo alla semplificazione degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio.
Scarica il vademecum

7 ottobre 2011
DUE NUOVE CIRCOLARI IN RELAZIONE ALLE NUOVE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Emanata la circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011 a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sul nuovo regolamento di prevenzione incendi.
Inoltre con lettera circolare prot. n° 13061 del 6 ottobre 2011, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, ha emanato i primi indirizzi applicativi sul Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi".
Il documento consente di dare immediata operatività al regolamento che, come noto, entra in vigore oggi 7 ottobre e fornisce, per uniformità di indirizzo, alcune prime indicazioni applicative. Alla lettera circolare è stata allegata anche la modulistica necessaria all'avvio delle istanze e alle segnalazioni.
Alla lettera circolare è stata allegata anche la modulistica necessaria all'avvio delle istanze e alle segnalazioni che si può scaricare direttamente dal sito:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=12832.
Scarica la circolare n. 4865 del 05/10/2001.
Scarica la circolare n. 13061 del 06/10/2011.

23 settembre 2011
Nuovo regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011 il nuovo regolamento che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito di applicazione del regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I.
Scarica il DPR n. 151 del 1° agosto 2011
Allegato I
Allegato II

6 settembre 2011. Pubblicato il Decreto 5 agosto 2011
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 il decreto 5 agosto 2011 che individua i nuovi requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonche' il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (Antincendio). Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al decreto stesso. in particolare viene previsto un percorso formativo con un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi ed inoltre per rimare iscritti nell'elenco occorre frequentare corsi o seminari di
aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto, per coloro gia' iscritti a tale data.
Scarica il D.M.

1° luglio 2011

L'AGGIORNAMENTO FORMATIVO DEGLI ADDETTI ANTICENDIO di Michele Montrano

In tema di prevenzione incendi il D. Lgs. n. 81/2008 dedica un articolo particolare (art. 46) è stabilisce che la prevenzione incendi rappresenta la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
In tutti i luoghi di lavoro che sono obbligati ad applicare le disposizioni del D. L.gs. n. 81/2008 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. I criteri per effettuare la valutazione del rischio incendio al momento sono indicati dal D.M. 10 marzo 1998 emanato in attuazione dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 626/94.
Il legislatore ha previsto che le disposizioni di tale D.M. debbano essere riviste e pertanto con il comma 3 dell'articolo 46 affida il compito ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, di adottare uno o più decreti nei quali devono essere definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
In attesa della emanazione di tali decreti viene precisato che continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al già citato D.M. 10 marzo 1998.
In relazione alla formazione dei lavoratori come è noto l'articolo 37 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Lo stesso articolo, nel secondo periodo precisa che in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 10 marzo 1998. Però tale D.M., almeno per l'aggiornamento, non prevede né una specifica periodicità né i contenuti formativi come invece avviene per gli addetti al primo soccorso (vedi D.M. n. 388/2003).
Va altresì segnalato che la violazione dell'art. 37 comma 9 è punita con l'arresto da due a quattro sei mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
In questo contesto normativo, considerato che i decreti di cui all'art. 46 comma 3 non sono ancora stati emanati e chissà quando lo saranno, si inserisce una recente circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale della Formazione, del 23 febbraio 2011.
Tale Dipartimento alla luce delle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento prima citati ha definito il programma, i contenuti e la durata dei corsi di cui trattasi distinguendoli per tipologia di rischio ai fini di una uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale. Pertanto è stato previsto un aggiornamento di due ore per addetto antincendio per attività a rischio incendio basso (solo parte pratica), un aggiornamento di cinque ore per addetto antincendio per attività a rischio incendio medio (2 ore parte teorica e 3 ore parte pratica) e un aggiornamento di otto ore per addetto antincendio per attività a rischio incendio elevato (5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica). Per ogni tipologia di rischio sono indicati i contenuti dell'aggiornamento sia esso legato alla parte teorica sia esso legato alla parte pratica.
Nessuna indicazione viene data sulla periodicità che devono avere i corsi di aggiornamento e pertanto al momento tale scelta e rimessa ad ogni singolo datore di lavoro.
Scarica la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

29 marzo 2011

Con la lettera circolare del 24 marzo 2011 della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica sono stati divulgati gli indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il procedimento "automatizzato" relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cul al DPR n. 160/2010. Scarica la circolare.

15 marzo 2011

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica ha divulgato la circolare 09 marzo 2011, n. 3185 sugli "Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio.". Scarica la circolare n. 3185.

22 febbraio 2011
Corte di Cassazione, Sez. III Pen. - Sent. 15 febbraio 2011, n. 5597

Certif. di prev. incendi e continuità normativa tra la norma abrogata e quella inserita nel vigente D. Lgs. n. 139/06 e nel D. Lgs n. 81/2008
"In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi e al controllo del Comando dei vigili del fuoco - in difetto del quale certificato era configurabile il reato previsto dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 36 e 37, cit. - le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.P.R. 26 maggio 1959, n. 689. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il sopraindicato decreto è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, art. 16 richiamato dall'art. 46 (Prevenzione incendi) del decreto legislativo n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955." Leggi la sentenza della Suprema Corte.

11 febbraio 2011
MANIGLIONI ANTIPANICO E MARCATURA CE

Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Il Decreto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004 (pubblicato in G.U. n. 271 del 18 novembre 2004) recante "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" prevede un imminente per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE. I dispositivi non muniti di marcatura CE già installati, devono essere sostituiti, a cura del titolare, in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. (entrata in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto in G.U.)

Scarica il decreto ministeriale 3 novembre 2004.

ANCORA UNA PROROGA ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Con il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 meglio conosciuto come iil “decreto milleproroghe” è stato nuovamente prorogato il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994. Ancora un rinvio quindi per tali disposizioni che sono state fissate da oltre 15 anni!

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010 è stato pubblicato , il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 che fissa la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.Il decreto ministeriale trova applicazione per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.. Secondo le disposizioni contenute nel decreto le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da: minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione degli incendi all’interno dei locali e ad edifici o locali contigui, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni e che le squadre di soccorso possano operare in sicurezza.Le disposizioni si applicano alle attività commerciali di nuova costruzione nonchè alle attività esistenti alla data di entrata in vigore (26 agosto 2010) che siano oggetto di interventi di ristrutturazione. Restano escluse dall’obbligo di adeguamento alle nuove regole tecniche quelle attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto a condizione che sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio e siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

4 APRILE 2011

Sulla piattaforma web dei Vigili del Fuoco sono stati attivitati nuovi servizi informativi. Il primo prevede la consultazione on-line di quesiti relativi alla prevenzione incendi e permette gli utenti di trovare le interpretazioni fornite dagli Uffici preposti sui quesiti di rilevanza generale, riguardanti l'applicazione della normativa. Il secondo fornisce la consultazione on-line di norme di prevenzione incendi e permette di individuare le norme e le regole tecniche di prevenzione incendi redatte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e quelle sulla sicurezza sul lavoro di interesse generale. Accedi ai link diretti CONSULTAZIONE QUESITI e CONSULTAZIONE NORME.


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