SENTENZE 2012 - PREVENZIONEDOC

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SENTENZE 2012

INFORTUNIO MORTALE E MANCATA NOMINA DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE
Cassazione Penale, 18 giugno 2012, n. 24082

"....la norma, ........ espressamente impone al committente l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (ed i cui lavori comportino particolari rischi), anche nei casi in cui essa non sia contemporanea.

PIANO DI SICUREZZA INCOMPLETO E RESPONSABILITA' DI UN COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Cassazione Penale, Sez. 3, 13 aprile 2012, n. 13986

Prime sentenze della Cassazione Penale che riguardano aspetti del D. Lgs n. 81/2008. In questa sentenza viene confermata la responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori per i reati di cui al D. Lgs. n. 81/2008, articolo 91, comma 1 e articolo 92, comma 1, lettera a) perchè il piano di sicurezza non era stato redatto conformemente a quanto indicato nell'allegato XV stesso decreto, in quanto non era stata specificata la fase di lavoro che si stava eseguendo in cantiere e non erano indicati la stima dei costi per la sicurezza e dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e perchè non aveva verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali, contenute nel PSC e relative al rischio di caduta lavoratori e cose.

NOLEGGIO DI MACCHINARI NON SICURI E MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO: SI E' TRATTO DI CONCENSSIONE IN AFFITTO DI UN'INTERA AZIENDA E NON DI NOLEGGIO DI SINGOLI ATTREZZI
Cassazione Penale, 22 maggio 2012, n. 19416

"....... L'art. 6 del d. Lgs n. 626/1994 poneva l'obbligo di rispettare i principi generali dì prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente e vietava (al comma 2) la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d'Impianti non rispondenti alla legislazione vigente. L'art. 23 del d. Lgs. n. 81/2008, che si pone in rapporto di continuità normativa con la suddetta disposizione, avente titolo "Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori", vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, mentre l'art. 57 del più recente decreto sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli gli installatori. Nella specie è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti dì sicurezza, ma, all'evidenza, l'ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell'imputazione stante che l'imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle suddette norme. Si è trattato, infatti, della concessione in affitto di un'intera azienda e, quindi, non sussiste l'ipotizzato noleggio di singoli attrezzi (un trapano, una pressa, una foratrice e una fresa).

CROLLO DI UN SOLAIO DURANTE UNA RISTRUTTURAZIONE: ANCORA UN DIRETTORE DEI LAVORI RITENUTO RESPONSABILE
Sentenza Cassazione Penale del 5 aprile 2012, n. 10850

"...... il progetto redatto dal tecnico, per la ristrutturazione dell'appartamento di Ca. , era inidoneo ed insufficiente, in quanto prendeva in considerazione solo gli aspetti architettonici senza preoccuparsi della parte strutturale ed in specie dei problemi di staticità del solaio a volta. Inoltre, egli era incorso in ulteriori errori di esecuzione (v. il rafforzamento del tramezzo "in falso"; ed il consentire l'accumulo eccessivo di pesi sul solaio).

Sentenza del Tribunale di Torino, sezione 1° penale, del 13 febbraio 2012. Amianto Eternit.


RESPONSABILITA' DI UN DIRIGENTE SENZA DELEGA E SENZA POTERI DI SPESA
Sentenza Cassazione Penale del 31 gennaio 2012, n. 3947

In relazione ai coompiti dei dirigenti ed alla necessità che questi abbiano la necessaria ed adeguata formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori viene pubblicata questa sentenza che mette alla luce la responsabilità di un dirigente di un punto vendita che aveva posto in essere un atteggiamento passivo in relazione al mal funzionamento di un cancello.

LICENZIAMENTO PER RIFIUTO DEL LAVORATORE DI CAMBIARE LA POSTAZIONE DI LAVORO
Sentenza Cassazione Civile del 31 gennaio 2012, n. 1401.

È illegittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di cambiare postazione di lavoro, laddove sia giustificato dal mancato adempimento del datore di lavoro alla sua richiesta di specifica formazione e informazione circa i rischi connessi alla nuova attività.

 
 
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